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Omicidio stradale, via libera del Senato con 149 sì. Pene fino a 18 anni

  • Immagine del redattore: ernesto genoni
    ernesto genoni
  • 2 mar 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

L'omicidio stradale è legge. Il via libera definitivo al testo, che introduce il nuovo reato nel codice penale arriva da Palazzo Madama, con 149 sì, 3 no e 15 astenuti. Un lungo iter che vede arrivare la legge a Palazzo Madama in quinta lettura, dopo l'ultima modifica apportata lo scorso 21 gennaio alla Camera.

La nuova legge inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.


In particolare:


E' confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);


E' punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;


Se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);


E' invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano;


Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.


La pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.


La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.


E' poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo;


Il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).


E' stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.



Nella foto - I rappresentanti delle associazioni Lorenzo Guarnieri, Gabriele Borgogni e di ASAPS durante il sit in per accelerare l'approvazione della legge sull’Omicidio stradale davanti alla Prefettura di Firenze - Foto Gianni Pasquini

 
 
 

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